Art. 4.
(Transito e risalita).

      1. All'articolo 15 della legge 24 dicembre 2003, n. 263, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, la parola: «percorrere» è sostituita dalla seguente: «attraversare»;

          b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

              «2. Chi risale o discende la pista senza sci deve tenersi sulla corsia per la sosta e per il transito, rispettando quanto previsto all'articolo 16, comma 3»;

          c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

              «4. La risalita della pista con gli sci ai piedi deve avvenire sulla corsia per la sosta e per il transito, salvo i casi di urgente necessità, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui alla presente legge, nonché quelle adottate dal gestore dell' area sciabile attrezzata».